tutela legale per liti condominiali

Liti condominiali

Uno degli ambiti più complessi nella tutela e nei servizi legali è quello dei condomini, per i quali lo Studio Legale Mariani di Seregno  offre una consulenza di altissimo profilo.

Il condominio è una particolare forma di comunione su di un bene immobile.
La particolarità rispetto alla disciplina della comunione risiede nella circostanza che nel condominio coesistono parti di proprietà esclusiva accanto a parti di proprietà comune. Infatti, nel condominio gli appartamenti sono di proprietà individuale ma vi sono anche delle parti che per legge (ad es. art. 1117 c.c.) sono considerate di proprietà comune. In definitiva, quindi, il condominio è una particolare forma di comunione nella quale coesistono parti di proprietà esclusiva e parti di proprietà comune.

Perché si abbia un condominio, non occorre alcun atto formale, è sufficiente che sia venduta una sola unità immobiliare dell'edificio. Così, basterà la presenza di due differenti proprietari esclusivi di diverse porzioni dell'immobile perché si debba applicare la disciplina del condominio. L'esistenza del condominio e l'applicabilità delle norme in materia non dipende dal numero delle persone che ad essa partecipano. Il numero di condomini incide solamente sulla necessità di nominare un amministratore, che è necessario quando i condomini sono più di quattro, o per il regolamento di condominio, che è obbligatorio per i condomini con più di dieci partecipanti. Posta questa premessa estremamente sintetica, in ambito condominiale si sviluppano numerosi contenziosi che molto spesso trascinano i protagonisti innanzi all’Autorità Giudiziaria.

Recentemente il legislatore è intervenuto incisivamente su tutta la materia. Con il nuovo testo della legge 11 dicembre 2012 n. 220 ha modificato alcuni degli articoli più importanti (come ad es. l'art. 1117 e l'art. 1129 sulla figura dell'amministratore) e ne ha aggiunti altri (art. 1117 da bis a quater; art. 1122 bis e ter; art. 1130 bis). Le liti di carattere “condominiale”  possono sorgere tra i condomini o nei confronti dell’amministratore o, ancora, tra il condominio e un terzo, ossia un soggetto che non fa parte del condominio.

Attualmente, tutte le controversie strettamente riguardanti il condominio, inteso come vicende relative alle parti comuni, rientrano nella speciale disciplina della mediazione condominiale obbligatoria. La mediazione civile ha lo scopo di far addivenire le parti a una conciliazione attraverso l'opera di un mediatore, vale a dire un soggetto professionale, qualificato e imparziale che aiuti le parti in conflitto a comporre una controversia. Il mediatore assiste le parti nella ricerca di un accordo amichevole per la composizione di una controversia e nella formulazione di una proposta per la risoluzione della stessa.

Quando la mediazione è obbligatoria, come in materia condominiale, la parte che intende agire in giudizio ha l'onere di tentare la mediazione, con l'assistenza di un avvocato che deve informare il proprio assistito sia della possibilità di procedere alla mediazione e delle relative agevolazioni fiscali sia dei casi in cui il procedimento di mediazione è condizione di procedibilità della domanda giudiziale.

Share by: